IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  l'articolo  45  del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504,  come  modificato  dall'articolo  19  del decreto legislativo 15
settembre 1997, n. 342;
  Visti  gli  articoli  87  e  92 del decreto legislativo 25 febbraio
1995, n. 77, e successive modifiche ed integrazioni;
  Visto il capo II della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva  per  gli atti normativi nell'adunanza del 15 maggio 2000,
n. 89/2000;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 luglio 2000;
  Sulla proposta del Ministro dell'interno;
                              E m a n a
                      "il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  L'articolo  2  del  decreto  del Presidente della Repubblica 13
settembre 1999, n. 420, e' sostituito dal seguente:
  "Art.  2  (Composizione  della  Commissione).  - 1. La Commissione,
nominata  con  decreto  del  Ministro dell'interno, e' presieduta dal
Sottosegretario  di  Stato con delega per l'amministrazione civile ed
e' composta:
    a)   dal   direttore  generale  dell'amministrazione  civile  del
Ministero dell'interno, che svolge funzioni di vice presidente;
    b)  dal  direttore centrale per la finanza locale e per i servizi
finanziari del Ministero dell'interno;
    c)   dal   direttore   centrale  delle  autonomie  del  Ministero
dell'interno;
    d)  da un dirigente della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento  della  funzione  pubblica.  A tal fine sono nominati un
dirigente  particolarmente esperto in problematiche finanziarie degli
enti  locali ed un dirigente particolarmente esperto in problematiche
organizzative  e  gestionali del personale degli enti locali, i quali
partecipano   alternativamente   ai   lavori  della  Commissione,  in
relazione alla materia trattata;
    e)  da un dirigente del Ministero dell'interno in servizio presso
la  Direzione  generale  dell'amministrazione civile. A tal fine sono
nominati   un  dirigente  particolarmente  esperto  in  problematiche
finanziarie degli enti locali ed un dirigente particolarmente esperto
in  tema di problematiche gestionali del personale degli enti locali,
i  quali partecipano alternativamente ai lavori della Commissione, in
relazione alla materia trattata;
    f)  da  un  dirigente  designato  dal  Ministero  del tesoro, del
bilancio  e  della programmazione economica. A tal fine sono nominati
un  dirigente  particolarmente  esperto  in problematiche finanziarie
degli  enti locali ed un dirigente particolarmente esperto in tema di
problematiche  gestionali  del  personale  degli enti locali, i quali
partecipano   alternativamente   ai   lavori  della  Commissione,  in
relazione alla materia trattata;
    g)   da   un   dirigente,   esperto  nelle  materie  finanziarie,
organizzative e gestionali degli enti locali, designato dal Ministero
delle finanze;
    h)  da  due  rappresentanti  dell'Unione  delle province d'Italia
(U.P.I.);
    i)  da  tre rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni
italiani (A.N.C.I.);
    j)  da due rappresentanti dell'Unione nazionale comuni, comunita'
ed enti montani (U.N.C.E.M.).
  2.  Per  ciascun  componente,  ad  eccezione  del  presidente,  del
vicepresidente   e   dei   direttori  centrali,  viene  designato  un
supplente".
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - L'art.  87,  quinto  comma,  della Costituzione della
          Repubblica  italiana conferisce, tra l'altro, al Presidente
          della  Repubblica  il  potere  di  promulgare le leggi e di
          emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  17, comma 1, della
          legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri):
              "1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          delibe-razione  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          parere  del  Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro
          novanta  giorni  dalla  richiesta,  possono  essere emanati
          regolamenti per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
                e) [l'organizzazione  del  lavoro  ed  i  rapporti di
          lavoro   dei  pubblici  dipendenti  in  base  agli  accordi
          sindacali]".
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  45  del  decreto
          legislativo   30 dicembre  1992,  n.  504  (Riordino  della
          finanza  degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della
          legge  23 ottobre  1992, n. 421), come modificato dall'art.
          19 del decreto legislativo 15 settembre 1997, n. 342:
              "Art.  45  (Controlli  centrali per gli enti locali con
          situazioni  strutturalmente  deficitarie).  -  1.  Sono  da
          considerarsi  in condizioni strutturalmente deficitarie gli
          enti  locali  che  presentano  gravi  ed  incontrovertibili
          condizioni   di  squilibrio,  rilevabili  da  una  apposita
          tabella,  da  allegare  al certificato sul rendiconto della
          gestione,  contenente  parametri obiettivi dei quali almeno
          la  meta'  presentino  valori deficitari. Il certificato e'
          quello  relativo al rendiconto della gestione del penultimo
          esercizio precedente quello di riferimento.
              2.  Con  decreto  del Ministro dell'interno, sentita la
          Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali,  ai  sensi
          dell'art.  9,  comma  6,  del decreto legislativo 28 agosto
          1997,  n.  281,  da emanare entro settembre e da pubblicare
          nella  Gazzetta  Ufficiale,  sono  fissati  per il triennio
          successivo   i   parametri   obiettivi,   determinati   con
          riferimento  ad  un  calcolo  di  normalita'  dei  dati dei
          rendiconti  dell'ultimo  triennio  disponibile,  nonche' le
          modalita' per la compilazione della tabella di cui al comma
          1.
              3.  Il  controllo  centrale sulle dotazioni organiche e
          sulle assunzioni di personale degli enti dissestati e degli
          enti  strutturalmente  deficitari, individuati ai sensi del
          comma  1, e' esercitato, prioritariamente in relazione alla
          verifica    sulla    compatibilita'    finanziaria,   dalla
          Commissione  di  ricerca  per  la  finanza  locale,  di cui
          all'art.  92  del  decreto  legislativo  n.  77 del 1995, e
          successive   modifiche   ed  integrazioni,  ora  denominata
          Commissione  per  la  finanza  e  gli  organici  degli enti
          locali.  Sono  abrogati  gli  articoli  328 del testo unico
          della  legge  comunale  e  provinciale, approvato con regio
          decreto  3 marzo  1934,  n. 383, e successive modifiche, il
          comma  7  dell'art.  45 del decreto legislativo 30 dicembre
          1992,  n.  504,  e tutte le altre norme in contrasto con le
          disposizioni   del   presente  comma.  Con  regolamento  da
          adottarsi  ai  sensi  dell'art.  17,  comma  1, della legge
          23 agosto  1988,  n.  400,  si  provvede a rideterminare la
          composizione ed il funzionamento della predetta Commissione
          in relazione agli ulteriori compiti ad essa attribuiti.
              4.   Gli  enti  locali  in  condizioni  strutturalmente
          deficitarie,  come  individuati  al comma 1, nonche' quelli
          che  non hanno approvato nei termini di legge il rendiconto
          della  gestione  o  non  hanno  prodotto il certificato sul
          rendiconto   della   gestione  con  l'annessa  tabella  dei
          parametri,  sono  soggetti ai controlli centrali in materia
          di  copertura  del  costo di alcuni servizi. Tali controlli
          verificano mediante un'apposita certificazione che:
                a) il  costo complessivo della gestione dei servizi a
          domanda individuale, riferito ai dati della competenza, sia
          stato   coperto   con   i  relativi  proventi  tariffari  e
          contributi  finalizzati  in  misura non inferiore al 36 per
          cento;  a  tale  fine  i costi di gestione degli asili nido
          sono calcolati al 50 per cento del loro ammontare;
                b) il  costo  complessivo della gestione del servizio
          di acquedotto, riferito ai dati della competenza, sia stato
          coperto  con  la  relativa  tariffa in misura non inferiore
          all'80 per cento;
                c) il  costo  complessivo della gestione del servizio
          di   smaltimento  dei  rifiuti  solidi  urbani  interni  ed
          equiparati,  riferito  ai  dati della competenza, sia stato
          coperto   con  la  relativa  tariffa  almeno  nella  misura
          prevista dalla legislazione vigente.
              5.  I  costi complessivi di gestione dei servizi di cui
          al  comma  4,  lettere a) e b), devono comunque comprendere
          gli  oneri  diretti ed indiretti di personale, le spese per
          l'acquisto  di beni e servizi, le spese per i trasferimenti
          e  per  gli  oneri  di  ammortamento degli impianti e delle
          attrezzature.  Per  le quote di ammortamento si applicano i
          coefficienti  indicati  nel  decreto  31 dicembre  1988 del
          Ministro   delle   finanze,   pubblicato   nel  supplemento
          ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  27 del 2 febbraio
          1989,   e   successive   modifiche   ed   integrazioni.   I
          coefficienti  si  assumono  ridotti  del 50 per cento per i
          beni ammortizzabili acquisiti nell'anno di riferimento. Nei
          casi  in  cui detti servizi sono forniti dagli organismi di
          gestione  degli  enti locali, previsti dalla legge 8 giugno
          1990,  n.  142,  nei  costi  complessivi  di  gestione sono
          considerati   gli   oneri   finanziari   dovuti  agli  enti
          proprietari  di  cui all'art. 44 del decreto del Presidente
          della  Repubblica  4 ottobre 1986, n. 902, da versare dagli
          organismi   di   gestione   agli   enti  proprietari  entro
          l'esercizio  successivo  a  quello  della riscossione delle
          tariffe  e  della  erogazione  in  conto esercizio. I costi
          complessivi  di  gestione  del  servizio di cui al comma 4,
          lettera  c),  sono rilevati secondo le disposizioni vigenti
          in materia.
              6.  Con  decreto  del Ministro dell'interno, sentita la
          Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali, da pubblicare
          nella  Gazzetta  Ufficiale,  sono  determinati i tempi e le
          modalita'  per  la  presentazione  ed  il  controllo  della
          certificazione di cui al comma 4.
              7.  [La  commissione  centrale  per  la  finanza locale
          istituita   dall'art.  328  del  testo  unico  della  legge
          comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo
          1934,  n.  383,  assume  la  denominazione  di "Commissione
          centrale   per  gli  organici  degli  enti  locali  .  Alla
          composizione  della  predetta  Commissione centrale per gli
          organici  degli  enti locali disciplinata dall'art. 4 della
          legge   8 gennaio   1979,   n.   3,   e'   aggiunto,  quale
          vice-presidente, il direttore generale dell'amministrazione
          civile  del  Ministero dell'interno ed un funzionario dello
          stesso   Ministero,   esperto   in   materia   di  dissesto
          finanziario degli enti locali].
              8.  Sono  soggetti,  in  via  provvisoria, ai controlli
          centrali di cui al comma 3:
                a) gli  enti locali che non presentano il certificato
          con  l'annessa tabella di cui al comma 1, sino all'avvenuta
          presentazione della stessa;
                b) gli  enti  locali  per i quali non sia intervenuta
          nei  termini di legge la deliberazione del rendiconto della
          gestione, sino all'adempimento.
              8-bis. Gli enti locali che hanno deliberato lo stato di
          dissesto   finanziario  sono  tenuti,  per  la  durata  del
          risanamento, alla presentazione della certificazione di cui
          al  comma 4, sono soggetti ai controlli di cui al comma 3 e
          sono   tenuti  per  i  servizi  a  domanda  individuale  al
          rispetto,  per  il  medesimo periodo, del livello minimo di
          copertura  dei costi di gestione di cui al comma 4, lettera
          a).
              8-ter. Agli enti locali strutturalmente deficitari che,
          pur  essendo a cio' tenuti, non rispettano i livelli minimi
          di  copertura  dei  costi di gestione di cui al comma 4, e'
          applicata  una  sanzione pari alla perdita dell'1 per cento
          del  contributo ordinario spettante per l'anno per il quale
          si  e'  verificata  l'inadempienza,  mediante trattenuta in
          un'unica soluzione sui trasferimenti erariali spettanti per
          gli anni successivi".
              - Si  riporta  il  testo  degli  articoli  87  e 92 del
          decreto  legislativo  25 febbraio  1995, n. 77 (Ordinamento
          finanziario e contabile degli enti locali):
              "Art.  87  (Rilevazione  della  massa  passiva).  -  1.
          L'organo    straordinario    di    liquidazione    provvede
          all'accertamento    della   massa   passiva   mediante   la
          formazione,  entro centottanta giorni dall'insediamento, di
          un piano di rilevazione. Il termine e' elevato di ulteriori
          centottanta giorni per i comuni con popolazione superiore a
          250.000   abitanti  o  capoluogo  di  provincia  e  per  le
          province.
              2.  Ai  fini della formazione del piano di rilevazione,
          l'organo  straordinario  di liquidazione entro dieci giorni
          dalla   data   dell'insediamento,   da'   avviso,  mediante
          affissione  all'albo  pretorio  ed  anche  a  mezzo stampa,
          dell'avvio  della procedura di rilevazione delle passivita'
          dell'ente  locale.  Con  l'avviso l'organo straordinario di
          liquidazione  invita  chiunque  ritenga di averne diritto a
          presentare,  entro un termine perentorio di sessanta giorni
          prorogabile  per  una sola volta di ulteriori trenta giorni
          con  provvedimento motivato del predetto organo, la domanda
          in carta libera, corredata da idonea documentazione, atta a
          dimostrare la sussistenza del debito dell'ente, il relativo
          importo ed eventuali cause di prelazione, per l'inserimento
          nel piano di rilevazione.
              3.  Nel  piano  di rilevazione della massa passiva sono
          inclusi:
                a) i  debiti  di  bilancio  e  fuori  bilancio di cui
          all'art.  37  verificatisi  entro  il 31 dicembre dell'anno
          precedente quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;
                b) i   debiti  derivanti  dalle  procedure  esecutive
          estinte ai sensi dell'art. 81, comma 2;
                c) i   debiti   derivanti   da  transazioni  compiute
          dall'organo  straordinario  di  liquidazione  ai  sensi del
          comma 7.
              4.  L'organo  straordinario  di  liquidazione,  ove  lo
          ritenga  necessario,  richiede  all'ente che i responsabili
          dei   servizi  competenti  per  materia  attestino  che  la
          prestazione  e'  stata  effettivamente resa e che la stessa
          rientra nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni
          e  servizi  di  competenza dell'ente locale. I responsabili
          dei servizi attestano altresi' che non e' avvenuto, nemmeno
          parzialmente,  il  pagamento  del  corrispettivo  e  che il
          debito  non  e'  caduto  in  prescrizione  alla  data della
          dichiarazione  di  dissesto.  I  responsabili  dei  servizi
          provvedono entro sessanta giorni dalla richiesta, decorsi i
          quali  l'attestazione si intende resa dagli stessi in senso
          negativo circa la sussistenza del debito.
              5.  Sull'inserimento  nel  piano  di  rilevazione delle
          domande  di  cui  al comma 2 e delle posizioni debitorie di
          cui   al   comma   3   decide   l'organo  straordinario  di
          liquidazione  con  provvedimento da notificare agli istanti
          al  momento  dell'approvazione  del  piano  di rilevazione,
          tenendo  conto  degli  elementi di prova del debito desunti
          dalla documentazione prodotta dal terzo creditore, da altri
          atti e dall'eventuale attestazione di cui al comma 4.
              6.  Avverso  i  provvedimenti di diniego di inserimento
          nel  piano  di  rilevazione  per  insussistenza,  totale  o
          parziale del debito od avverso il mancato riconoscimento di
          cause  di  prelazione  e'  ammesso ricorso in carta libera,
          entro  il  termine  di  trenta  giorni  dalla  notifica, al
          Ministero   dell'interno.   Il  Ministero  dell'interno  si
          pronuncia sui ricorsi entro sessanta giorni dal ricevimento
          decidendo  allo stato degli atti. La decorrenza del termine
          per la decisione vale quale rigetto del ricorso.
              7.    L'organo   straordinario   di   liquidazione   e'
          autorizzato    a    transigere    vertenze   giudiziali   e
          stragiudiziali   relative   a   debiti   rientranti   nelle
          fattispecie   di  cui  al  comma  3,  inserendo  il  debito
          risultante   dall'atto   di   transazione   nel   piano  di
          rilevazione.
              7-bis.  In  caso  di inosservanza del termine di cui al
          comma  1, di negligenza o di ritardi non giustificati negli
          adempimenti   di   competenza,   puo'  essere  disposta  la
          sostituzione  di  tutti  o parte dei componenti dell'organo
          straordinario della liquidazione. In tali casi, il Ministro
          dell'interno,   previo  parere  della  commissione  per  la
          finanza  e  gli  organici  degli  enti locali, dal quale si
          prescinde  ove  non  espresso  entro  trenta  giorni  dalla
          richiesta, e sentiti gli interessati, propone al Presidente
          della    Repubblica   l'adozione   del   provvedimento   di
          sostituzione.  Il  Ministero  dell'interno  stabilisce  con
          proprio   provvedimento   il   trattamento   economico  dei
          commissari sostituiti.
              Art.   92  (Istruttoria  e  decisione  sull'ipotesi  di
          bilancio  stabilmente  riequilibrato).  -  1.  L'ipotesi di
          bilancio   di   previsione   stabilmente  riequilibrato  e'
          istruita  dalla  Commissione  di  ricerca  per  la  finanza
          locale,   che   formula   eventuali   rilievi  o  richieste
          istruttorie,  cui  l'ente  locale  fornisce  risposta entro
          sessanta giorni.
              2.  Entro  il  termine  di  quattro mesi la Commissione
          esprime  un  parere  sulla  validita' delle misure disposte
          dall'ente per consolidare la propria situazione finanziaria
          e   sulla  capacita'  delle  misure  stesse  di  assicurare
          stabilita' alla gestione finanziaria dell'ente medesimo. La
          formulazione  di  rilievi  o  richieste  di  cui al comma 1
          sospende il decorso del termine.
              3.  In caso di esito positivo dell'esame la Commissione
          di   ricerca   sottopone   l'ipotesi  all'approvazione  del
          Ministro  dell'interno che vi provvede con proprio decreto,
          stabilendo  prescrizioni  per  la  corretta  e  equilibrata
          gestione dell'ente.
              4.  In caso di esito negativo dell'esame da parte della
          Commissione  di  ricerca  il Ministro dell'interno emana un
          provvedimento  di  diniego  dell'approvazione, prescrivendo
          all'ente   locale   di   presentare,  previa  deliberazione
          consiliare,   entro   l'ulteriore   termine  perentorio  di
          quarantacinque giorni decorrenti dalla data di notifica del
          provvedimento  di  diniego,  una  nuova ipotesi di bilancio
          idonea  a  rimuovere  le  cause che non hanno consentito il
          parere  favorevole.  La  mancata  approvazione  della nuova
          ipotesi di bilancio ha carattere definitivo.
              5.  Con  il  decreto  di  cui  al  comma  3 e' disposto
          l'eventuale  adeguamento dei contributi alla media previsto
          dall'art. 91, comma 4".
              - La  legge  15 marzo  1997,  n.  59,  reca: "Delega al
          Governo  per  il  conferimento  di  funzioni e compiti alle
          regioni  ed  enti  locali,  per  la  riforma della pubblica
          amministrazione e per la semplificazione amministrativa".
          Note all'art. 1:
              - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
          13 settembre 1999, n. 420, reca: "Regolamento recante norme
          concernenti la composizione e le modalita' di funzionamento
          della  Commissione per la finanza e gli organici degli enti
          locali,  in  attuazione  dell'art. 45, comma 3, del decreto
          legislativo 30 dicembre 1992, n. 504".